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A partire dal 22 agosto scorso non è più necessario allegare ai contratti di compravendita di immobili l’ attestato energetico dell’edificio o dell’unità immobiliare oggetto dell’operazione.

Con questo intervento il legislatore ha quindi semplificato la vita dei proprietari e dei notai evitando di caricare di ulteriore burocrazia gli atti di compravendita.

La presenza o meno della certificazione energetica ai fini di un’operazione di vendita o locazione di un immobile non è indispensabile né può compromettere la transazione.

Rimangono comunque in vigore tutte le altre norme sulla qualificazione energetica in fase di costruzione o ristrutturazione.

Due sono gli attestati al fine della certificazione energetica:

  • l’attestato di qualificazione energetica che è lo strumento di controllo, in fase di costruzione o ristrutturazione, delle prescrizioni volte a migliorare le prestazioni energetiche di un edificio;

  • l’attestato di certificazione energetica che è lo strumento di informazione dell’acquirente o del conduttore sulla prestazione energetica e il grado di efficienza energetica degli edifici.

Il primo può essere asseverato da un professionista abilitato alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio “non necessariamente estraneo alla proprietà”.

Il secondo invece dovrà essere rilasciato da “esperti” o “organismi terzi” dei quali dovranno essere garantiti la “qualificazione e indipendenza”.

Prima dell’entrata in vigore della legge 133/2008 l’obbligo di allegare l’attestato agli atti di compravendita riguardava i seguenti edifici, per i quali, rimane l’obbligo di redazione del documento:

  1. nuovi edifici, costruiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività presentati dopo l’8 ottobre 2005;

  2. edifici radicalmente ristrutturati, ossia di superficie utile superiore a 1.000 mq, oggetto di interventi di ristrutturazione radicale in forza di permesso di costruire o DIA presentate dopo l’8 ottobre 2005;

  3. edifici agevolati, cioè quelli su cui siano stati eseguiti, dopo il 1° gennaio 2007, interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche per le quali sono ammessi incentivi o agevolazioni di qualsiasi natura;

  4. edifici pubblici;

  5. edifici di superficie superiore a 1.000 mq a prescindere dall’epoca di costruzione.

L’ attestato di certificazione energetica deve indicare il consumo di energia per il riscaldamento invernale di un edificio o di un’unità immobiliare. Ha una durata di 10 anni a partire dal suo rilascio e va aggiornato a ogni intervento che modifica la prestazione dell’impianto.

Nell’attestato deve essere indicata infine la stima delle emissioni di gas a effetto serra prodotti dagli usi energetici del fabbricato, per valutarne l’impatto sull’ambiente.

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