| Certificazione Energetica |
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There are no translations available A partire dal 22 agosto scorso non è più necessario allegare ai contratti di compravendita di immobili l’ attestato energetico dell’edificio o dell’unità immobiliare oggetto dell’operazione. Con questo intervento il legislatore ha quindi semplificato la vita dei proprietari e dei notai evitando di caricare di ulteriore burocrazia gli atti di compravendita. La presenza o meno della certificazione energetica ai fini di un’operazione di vendita o locazione di un immobile non è indispensabile né può compromettere la transazione. Rimangono comunque in vigore tutte le altre norme sulla qualificazione energetica in fase di costruzione o ristrutturazione. Due sono gli attestati al fine della certificazione energetica:
Il primo può essere asseverato da un professionista abilitato alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio “non necessariamente estraneo alla proprietà”. Il secondo invece dovrà essere rilasciato da “esperti” o “organismi terzi” dei quali dovranno essere garantiti la “qualificazione e indipendenza”. Prima dell’entrata in vigore della legge 133/2008 l’obbligo di allegare l’attestato agli atti di compravendita riguardava i seguenti edifici, per i quali, rimane l’obbligo di redazione del documento:
L’ attestato di certificazione energetica deve indicare il consumo di energia per il riscaldamento invernale di un edificio o di un’unità immobiliare. Ha una durata di 10 anni a partire dal suo rilascio e va aggiornato a ogni intervento che modifica la prestazione dell’impianto. Nell’attestato deve essere indicata infine la stima delle emissioni di gas a effetto serra prodotti dagli usi energetici del fabbricato, per valutarne l’impatto sull’ambiente. |
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